Bonus baby sitter 100 euro per figli in Dad: non per docenti e ATA. Ecco a chi spetta e come viene erogato

 

Il decreto legge Covid n. 30 del 13 marzo prevede la possibilità di richiedere congedi parentali e bonus baby sitter per i genitori che hanno figli in didattica a distanza. Il bonus baby sitting in particolare spetta solo a determinate categoria di lavoratori ma non al personale della scuola.

A chi spetta il bonus baby sitter

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorsopubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. E’ quanto si legge nel testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Quando si può richiedere

Il bonus può essere richiesto per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito
di contatto ovunque avvenuto.

Come viene erogato

Il bonus – si legge ancora nel decreto – viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus e’ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo e’ incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

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Genitori lavoratori dipendenti

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.